STATUTO DEL CONSORZIO

Art. 1 (Denominazione – Sede Legale – Durata)

Il “Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese di Bari”, già “Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona di Bari” costituito il 13.02.1960 ai sensi dell’articolo 21 della Legge 29.07.1957 n. 634, per gli effetti dell’articolo 3 della Legge Regionale 08.03.2007 n. 2 assume la denominazione di “Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari” (Consorzio A.S.I. Bari).

Fanno parte del Consorzio:
– l’Amministrazione Provinciale di Bari;
– il Comune di Bari;
– il Comune di Bitonto;
– il Comune di Giovinazzo;
– il Comune di Modugno;
– il Comune di Molfetta;
– la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
– la Confindustria di Bari.

Il Consorzio ha sede legale in Modugno, Via delle Dalie, n.5, Zona Industriale.

Il Consorzio ha durata indefinita. Esso può essere soppresso con legge regionale con la quale saranno disciplinate, altresì, le modalità di trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali, delle risorse economiche e finanziarie e del personale.

Art. 2 (Adesioni)

La partecipazione al Consorzio di altri soggetti pubblici e privati, ove compatibile con gli scopi istituzionali del Consorzio e conforme all’interesse pubblico allo sviluppo del territorio di competenza, è deliberata dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei voti dei consorziati.

Al Consorzio possono aderire altri Comuni a condizione che nel territorio degli stessi vengano individuate e recepite dal Piano Territoriale di Coordinamento provinciale aree da affidare alla gestione dello stesso Consorzio. L’adesione si perfeziona con l’approvazione della relativa variante al Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio.

Art. 3 (Autonomia e responsabilità)

Il Consorzio è Ente Pubblico Economico, ha personalità giuridica propria, esplica la sua attività con autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria, informandola a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente nei confronti dello stesso.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, nonché dai conferimenti dei partecipanti al fondo di dotazione.

In caso di soppressione del Consorzio, il suo patrimonio viene assegnato al soggetto o ai soggetti cui vengono trasferite le funzioni alla stregua delle modalità stabilite alla legge regionale di cui all’articolo 1, ultimo comma, del presente Statuto.

Art. 5 (Piano urbanistico territoriale)

Il Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio è quello approvato con DPCM del 11.07.1970.

Le varianti allo stesso, in linea con le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, sono approvate con le procedure della vigente normativa regionale.

Art. 6 (Finalità)

Il Consorzio ha per oggetto:

– La realizzazione e gestione di Agglomerati, Aree, Zone, Nuclei industriali o per attività produttive, previsti dal proprio PUT secondo la disciplina di settore della legislazione regionale e nazionale;

– La progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere ed impianti necessari ad uno sviluppo equilibrato ed eco-compatibile del territorio di competenza;

– L’espletamento delle attività e l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell’art. 5 della L.R. 08-03-2007 n. 2, nonché l’assunzione di ogni altra iniziativa idonea ad assicurare le condizioni per una corretta gestione del territorio di competenza. Lo svolgimento di attività e servizi erogati a domanda individuale avverrà a seguito del pagamento del relativo prezzo. I servizi a domanda collettiva saranno erogati previa sottoscrizione di apposita convenzione con i Comuni interessati e nei limiti del contributo dagli stessi concesso;

– Oltre ai servizi di cui sopra, il Consorzio potrà assumere dai Comuni consorziati la gestione diretta di altri servizi affini, previe le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica e la sottoscrizione di apposite convenzioni;

-I servizi e le funzioni di cui sopra sono assunti dal Consorzio col fine di promuoverne una coordinata gestione; di agevolare, mediante standard di qualità e diffusione, interventi di recupero territoriale e di incentivazione dei processi di industrializzazione; di conseguire maggiori economie di gestione, efficienza, produttività, equilibrio tra costi e ricavi e più elevate capacità d’investimento da parte degli imprenditori.

Art. 7 (Esercizio di attività e funzioni Partecipazioni)

Il Consorzio provvede direttamente alla:

1. Redazione e variazione dei piani urbanistici esecutivi degli agglomerati, previsti dall’articolo 5 comma 5 lettera a) della legge regionale n. 2/2007, da inviare alla Regione ai sensi del comma 1 art. 11 L. 341/95 e dei commi 11, 11 bis e 11 ter art. 2 L. 237/93;
2. Progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;
3. Attività di esproprio e acquisizione nelle diverse forme di legge di terreni, anche quelli non utilizzati, ed opifici non attivi;
4. Assegnazione, alienazione, locazione di immobili.
All’assegnazione, preassegnazione e concessione di utilizzo in proprio si procede trascorsi 30 giorni dalla data di comunicazione della relativa istanza al Comune interessato.

Eventuali osservazioni o pareri resi dal Comune non vincolano comunque il Consorzio.

Per la realizzazione di ogni altra attività prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale, il Consorzio può costituire una Società di capitali cui possono partecipare altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo industriale del territorio e/o delle imprese locali.

Il Consorzio può partecipare ad altri Enti e/o Società per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.

Art. 8 (Proventi e trasferimenti finanziari)

I proventi finanziari del Consorzio sono costituiti da:

– ricavi delle vendite di aree ed immobili e delle concessioni di utilizzo in proprio;

– canoni di locazione e di concessione di aree ed immobili;

– corrispettivi rivenienti dalla gestione di impianti, dalla erogazione di servizi e da ogni altra prestazione effettuata in favore di imprese;

– contributi annuali dei consorziati di cui all’articolo 9;

– altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte di Enti o privati.

I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di manutenzione e gestione di opere ed impianti ad uso pubblico quali strade, pubblica illuminazione, fogna pluviale, verde e arredo, segnalazione e sicurezza, col contributo previsto nelle convenzioni di cui all’articolo 6 punti 3 e 4. Tutte le somme così trasferite, sono destinate unicamente a tale scopo.

Art. 9 (Fondo di dotazione – Contributi annuali)

Il fondo di dotazione del Consorzio, ripartito in quote unitarie di euro 25.000,00, è inizialmente stabilito in euro 500.000,00 interamente sottoscritto dai consorziati ad integrazione di quanto eventualmente già versato.

Il valore del fondo di dotazione varierà a seguito di eventuali nuove adesioni.

Le partecipazioni al fondo di soggetti privati non potranno in alcun caso superare i 3/10 del fondo stesso.

I consorziati versano al Consorzio, entro il mese di aprile di ciascun anno, un contributo di gestione di euro 10.000,00 per ogni quota posseduta.

Il mancato versamento di tale contributo per due esercizi consecutivi comporta la decadenza da ogni incarico di amministratori dell’Ente o di Società dallo stesso partecipate, indicati dal consorziato moroso, al quale è pure interdetta la partecipazione all’Assemblea Generale.

Art. 10 (Organi del Consorzio)

Sono Organi del Consorzio:
– l’Assemblea Generale;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 11 (Composizione ed attribuzioni dell’assemblea)

L’Assemblea è costituita dal Presidente del Consorzio e dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati, o da persone dagli stessi delegate nelle forme previste dalla vigente normativa.

Ogni componente ha un numero di voti corrispondente alle quote del fondo di dotazione possedute.

Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio.

All’Assemblea compete:

a) l’adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;
b) l’elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
c) la determinazione dei compensi agli organi;
d) l’approvazione del Programma triennale di attività;
e) l’approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;
f) la costituzione di una società di diritto privato;
g) l’approvazione degli atti di partecipazione a società o Enti;
h) l’approvazione delle variazioni del fondo di dotazione;
i) la decisione sull’ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla cessione di quote del fondo di dotazione;
j) la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
k) la deliberazione di contrazione di mutui;
l) l’approvazione dei bilanci di esercizio e la determinazione delle misure da adottare per ripianare eventuali disavanzi;
m) l’approvazione dei Regolamenti che disciplinano l’attività interna ed esterna del Consorzio;
n) l’approvazione delle convenzioni di cui all’art. 6 punti 3 e 4.

Art. 12 (Convocazione e deliberazioni dell’assemblea)

L’Assemblea è convocata in via ordinaria entro i primi quattro mesi di ogni anno per deliberare sul bilancio e provvedere in merito a quanto di sua competenza, nonché in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta sarà disposto dal Consiglio di Amministrazione, oppure richiesto dai Revisori o da un quinto dei suoi componenti, per deliberare e provvedere sugli argomenti indicati.

Quando particolari esigenze lo richiedano l’Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata o posta certificata contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nella lettera potrà essere indicata la data della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La
convocazione dovrà pervenire a domicilio dei componenti almeno sette giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 giorni.

L’Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, quando sia intervenuta un numero di componenti rappresentante almeno la metà del fondo di dotazione per l’Assemblea ordinaria e almeno due terzi per l’Assemblea straordinaria.

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è legalmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; quella straordinaria quando sia rappresentata almeno la metà del fondo di dotazione. Tale disposizione si applica anche in caso di eventuali ulteriori convocazioni della stessa Assemblea.

L’Assemblea ordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, tra questi non tenendosi conto degli astenuti.

L’Assemblea straordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con almeno i due quinti dei voti rappresentati.

Art. 13 (C.d.A.: Composizione – Durata – Incarico)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei voti posseduti da tutti i suoi componenti e nell’ambito di una lista di candidati.

Almeno tre dei Consiglieri eletti devono essere tra i designati degli Enti territoriali consorziati ed almeno uno delle associazioni di imprenditori consorziate.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l’Assemblea, senza indugio, provvede alla reintegrazione del Consiglio stesso. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Non può ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione chi si trovi in condizione di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco o Presidente di un Ente consorziato; chi sia incompatibile per legge o si trovi in lite con il Consorzio; i titolari o gli amministratori di imprese esercenti attività concorrenti con quelle del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione per i suoi lavori si dà un apposito regolamento.

Art. 14 (Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione:

1. è l’organo di amministrazione dell’Ente;
2. svolge funzioni di indirizzo, controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi dell’attività consortile ed esercita quelle eventualmente delegate dall’Assemblea;
3. nomina, d’intesa con l’Assemblea dei Soci, il Direttore Generale e ne determina il trattamento economico;
4. su proposta del Direttore Generale, condivisa dal Presidente:
a. elabora il piano industriale e le relative previsioni economico-finanziarie, nonché la proposta di bilancio di esercizio, approva le politiche del personale ed i piani di ristrutturazione;
b. approva gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio, nonché i progetti di opere pubbliche ad iniziativa dello stesso; i piani di esproprio generali o particolari, nonché i capitolati, i bandi ed i disciplinari di gara;
c. delibera le tariffe dei servizi e gli eventuali oneri a carico delle aziende insediate;
d. assume, nomina, promuove i dirigenti e i dipendenti nel rispetto dello Statuto e dei rispettivi CCNL e stabilisce la collocazione dei dirigenti;
e. approva l’assegnazione ed alienazione di suoli, gli atti ed i contratti consortili;
5. riceve dal Direttore Generale quadrimestralmente, salva diversa determinazione, una relazione sull’andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché dati informativi sugli atti e sui contratti consortili;
6. tramite il Presidente, invia a tutti gli Enti aderenti gli atti fondamentali del Consorzio.

Art. 15 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Egli è eletto dall’Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea Generale, nonché quelle del Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dall’Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione, vigila sull’attività del Consorzio e sulla esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione.

Può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell’interesse dell’Ente che sottopone a ratifica alla prima seduta utile del CdA.

Può delegare specifici poteri, inerenti la rappresentanza legale del Consorzio, a Consiglieri di Amministrazione.

Art. 16 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio vigila sulla gestione del Consorzio, accerta la regolarità delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio di esercizio redigendo le apposite relazioni per l’Assemblea Generale, effettua verifiche di cassa e quant’altro previsto dall’articolo 2403 e seguenti del CC.

Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea Generale ed a quelle del CdA.

Art. 17 (Direttore Generale)

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione d’intesa con l’Assemblea dei soci. Il suo mandato ha la stessa durata di quello del Consiglio.

Il Direttore Generale:

1. risponde al Consiglio di Amministrazione della gestione consortile per i profili di propria competenza, e sovrintende alla organizzazione ed al funzionamento del Consorzio nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal Consiglio;
2. partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio;
3. propone al Consiglio, congiuntamente al Presidente, le eventuali nomine dei dirigenti e/o eventuali incarichi;
4. propone al Consiglio, congiuntamente al Presidente, piani occupazionali, nomine e promozioni e stabilisce la collocazione dei dipendenti nel rispetto dello Statuto e del vigente CCNL e ne informa puntualmente il Consiglio;
5. provvede alla gestione ordinaria del personale;
6. propone all’approvazione del Consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui al precedente art. 14 comm. 4 lett. e;
7. provvede e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili, nonché sull’attuazione dei piani di cui al precedente art. 14 e dei progetti specifici approvati dal Consiglio in materia di investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
8. invia quadrimestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull’andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali;
9. Il Direttore Generale, per l’esercizio delle sue attribuzioni e nell’ambito delle proprie competenze, può attribuire deleghe a dirigenti o funzionari, informandone il Presidente.

Art. 18 (Esercizio – Utili)

L’esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili saranno accantonati in un fondo di riserva da utilizzare per la copertura di eventuali perdite e per reinvestimenti nelle attività del Consorzio.

Art. 19 (Norma finale)

Per quanto non previsto dal vigente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

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